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Articolo aggiuntivo n. 60.0.8 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 60.

testo emendamento del 25/11/19

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Divieto di utilizzo delle aste elettroniche a doppio ribasso e introduzione del prezzo minino equo di acquisto)

        1. È vietato l'utilizzo di aste elettroniche a doppio ribasso sul prezzo per l'acquisto di prodotti agroalimentari.

        2. Il prezzo minimo di acquisto di prodotti agroalimentari è indicato dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, su base mensile, previo parere, non vincolante, degli esponenti più rappresentativi di tutta la filiera produttiva e distributiva e che tiene conto dei diversi fattori, endogeni ed esogeni al sistema, che contribuiscono alla determinazione di un prezzo equo sia per i produttori che per i distributori.

        3. I contratti che prevedono la formula descritta al comma 1 per l'acquisto di prodotti agroalimentari, sono nulli.

        4. Salvo che il fatto costituisca reato, la contravvenzione a quanto previsto al comma 1 viene punita con la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 5.000 e euro 50.000. La misura della sanzione è determinata in ragione del fatturato dell'impresa che ha commesso la violazione.

        5. In caso di violazioni particolarmente gravi o di reiterazione della violazione ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non inferiore a sette giorni.

        6. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - ICQR, è l'autorità competente a comminare le sanzioni di cui al presente articolo, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e della legge vigente.

        7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione sulla composizione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, specie per quelli dotati di certificazione comunitaria.

        8. All'articolo 56 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

            ''1-bis. Gli appalti diretti all'acquisto di prodotti e servizi nei comparti della ristorazione collettiva e della fornitura di prodotti agro-alimentari non possono essere oggetto di aste elettroniche''».