Articolo aggiuntivo n. 1.0.4 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 25/11/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. Fermo restando il rispetto degli obblighi delle regioni agli obiettivi di finanza pubblica e di quanto previsto per gli enti del Servizio sanitario nazionale, all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: ''diminuito dell'1,4 per cento'' sono soppresse.»

        Conseguentemente,

            a) all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: ''è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026'' con le seguenti «è incrementato di 14 milioni di euro per l'anno 2020, di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 140 milioni di euro per l'anno 2025 e di 221 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»;

            b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

            2020: - 50.000.000;

            2021: - 50.000.000;

            2022: - 50.000.000.