Articolo aggiuntivo n. 18.0.78 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 18.

testo emendamento del 25/11/19

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Lavoratori socialmente utili)

        1. Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, in deroga, per il solo anno 2020 in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai limiti assunzionali previsti dalla vigente normativa in materia, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, previsti per gli enti pubblici non economici, fermo restando le condizioni di cui alle lettere a), b) e e) del citato comma 446.

        2. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni interessate provvedono:

            a) all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 206, a decorrere dall'anno 2020, come ripartite dal decreto direttoriale 7 agosto 2018, integrabili con ulteriori risorse regionali;

            b) all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, mediante il pieno utilizzo delle risorse a tal fine stanziate da leggi regionali.

        3. Nelle more del completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato, gli enti territoriali e gli enti pubblici interessati sono autorizzati a prorogare le convenzioni e gli eventuali contratti a tempo determinato fino al 31 ottobre 2020, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 25.000.000;

        2021: - 25.000.000;

        2022: - 25.000.000.