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Articolo aggiuntivo n. 91.0.113 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 91.

testo emendamento del 25/11/19

Al decreto legge del 26 ottobre 2019, n. 124, gli articoli 1, 2,4 e 39 sono abrogati.

        All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 941 milioni di euro per il 2020 e di 1337,8 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante:

            a) quanto all'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2019, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo beneficio economico;

            b) quanto all'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'articolo 31, comma 3.