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Articolo aggiuntivo n. 81.0.1 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 81.

testo emendamento del 25/11/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        Â«Art. 81-bis.

(Imposta di fabbricazione sulla biomassa di canapa).

        1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo l'articolo 62-quater è inserito il seguente:

''Art. 62-quinquies.

(Imposta di fabbricazione sulla biomassa di canapa)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2020, la biomassa di canapa è sottoposta ad imposta di fabbricazione applicando al prezzo di vendita le aliquote percentuali indicate nell'allegato I.

        2. L'imposta è applicata con le seguenti modalità:

            a) l'imposta è dovuta sui prodotti immessi in consumo nel territorio dello Stato ed è esigibile con l'aliquota vigente alla data in cui viene effettuata l'immissione in consumo di cui alla lettera c);

            b) obbligato al pagamento dell'imposta è:

                1) il fabbricante per i prodotti ottenuti nel territorio nazionale;

                2) il soggetto che effettua la prima immissione in consumo per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea;

            c) l'immissione al consumo si verifica:

                1) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai consumatori o utilizzatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

                2) per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea, all'atto del ricevimento da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro, a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;

                3) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non è possibile accertare il regolare esito, all'atto della loro constatazione;

            d) i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta devono essere muniti di una licenza fiscale, che li identifica, rilasciata dal competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane. Gli stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale nella misura di euro 258,00 e a prestare una cauzione di importo pari all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta;

            e) l'imposta dovuta viene determinata sulla base dei dati e degli elementi richiesti dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, che devono essere indicati, nelle dichiarazioni ai fini dell'accertamento. Per la presentazione delle dichiarazioni e per il pagamento della relativa imposta si applicano le modalità e i termini previsti dalle vigenti disposizioni.

        3. Per i prodotti d'importazione l'imposta di cui al comma 1 è dovuta dall'importatore e viene accertata e riscossa dall'Ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane con le modalità previste per i diritti di confine.

        4. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri presso i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 e presso gli impianti di trasformazione e i destinatari dei prodotti soggetti a tassazione.

        5. Per l'imposta di cui al comma 1, si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 17.

        6. Per le violazioni all'obbligo del pagamento dell'imposta di cui al comma 1 sui prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea si applicano le penalità previste per il contrabbando dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e successive modificazioni.

        7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono stabilite le condizioni e le modalità di applicazione del presente articolo anche relativamente ai prodotti acquistati all'estero da privati e da essi trasportati.

        8. I termini per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, lettera d), e per il pagamento dell'imposta di cui al comma 1 possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

        9. L'imposta di cui al comma 1 non si applica a semi, fibra o canapulo di canapa.'';

            b) all'allegato I, dopo le parole: ''Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg.'' sono inserite le seguenti: ''biomassa di canapa: euro 10,00 per mille chilogrammi, per ogni punto percentuale (% p/p) di cannabidiolo (CBD) presente nella biomassa''.

        2. All'articolo 2 della legge 2 dicembre 2016 n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo la lettera a) è inserita la seguente: ''a-bis) preparati contenenti cannabidiolo (CBD), nel rispetto del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309'';

            b) il comma 3 è sostituito dal seguente: ''3. L'uso della canapa come biomassa è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali, commerciali ed energetici, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) nella biomassa di cui al precedente periodo non deve risultare superiore allo 0,6/0''.

        3. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di cui al comma 1, lettera a), capoverso Art. 62-quinquies, comma 7, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

        4. Al fine di sostenere la ricerca e il rinnovamento tecnologico, didattico e scientifico in campo agricolo, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e alimentato con le maggiori entrate derivanti dall'imposta di cui di al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 62-quinquies, comma 1». Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative del presente articolo».

        Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «209 milioni».