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Articolo aggiuntivo n. 55.0.116 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 55.

testo emendamento del 25/11/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Fondo nazionale per la prevenzione del virus dell'epatite C (HCV))

        1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo nazionale per la prevenzione del virus dell'epatite C (HCV), per l'effettuazione dell'accertamento dello stato di infezione da HCV. Il Fondo ha una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020,2021 e 2022. Il Ministro della salute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità perla raccolta e l'analisi delle informazioni epidemiologiche dei pazienti diagnosticati con il virus HCV, al fine di seguire l'evoluzione nel tempo e valutare cura e trattamento e l'efficacia degli interventi».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: -1.000.000;

        2021: -1.000.000;

        2022: -1.000.000.