presentato il 25/11/2019 in V Bilancio del Senato da Andrea FERRAZZI (PD) e altri 2 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 25/11/19
Dopo il comma 11, inserire i seguenti:
«11-bis. Al fine di favorire nel sistema delle aree protette nazionali investimenti orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale, il territorio di ciascuno dei parchi nazionali costituisce una zona economica ambientale (ZEA). Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale secondo modalità eco-compatibili, possono usufruire delle tipologie di agevolazioni di cui al presente articolo nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nell'area ZEA per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni di cui al presente articolo, pena la revoca dei benefici concessi e goduti;
b) le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o scioglimento;
c) le attività oggetto delle agevolazioni di cui al presente articolo devono essere coerenti con le finalità di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
11-ter. Alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nei Comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA è riconosciuto, in via sperimentale, un contributo economico a fondo perduto per gli investimenti eco-compatibili sostenuti o avviati negli anni 2020, 2021 e 2022 nell'esercizio dell'attività d'impresa, pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di euro 20.000 ciascuno, corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati le tipologie di investimenti eco-compatibili ammissibili e i criteri e le modalità per l'ottenimento del contributo di cui al presente comma. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/20B della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».