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Sub Emendamento n. 0.3.069.1 al ddl C.2211 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 20/11/19

  Al capoverso Art. 3-bis, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  «1-bis. Ai fini del ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito i territori di differenti Regioni del Paese, e in particolar modo Venezia e Matera, nei mesi di ottobre e novembre del 2019, è stanziata una somma complessiva fino a euro 1.000 milioni per il 2020 che è trasferita sulla contabilità speciale aperta in favore del Presidente del Consiglio dei ministri.
  1-ter. Le risorse di cui al comma 1-bis sono destinate alla sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui al successivo comma 1-quater, nonché alla concessione di contributi diretti in favore dei soggetti pubblici, delle persone fisiche, delle imprese e degli altri soggetti che hanno segnalato danni in sede di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, ivi comprese le aziende agricole e per interventi di ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio pubblico, patrimonio privato, attività economiche e produttive, ivi comprese le aziende agricole, che hanno riportato danni in seguito agli eventi calamitosi.
  1-quater. Salvo quanto disposto dal comma 1-bis in riferimento alle città di Venezia e Matera, il Consiglio dei ministri provvede con propria delibera, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, alla ricognizione degli eventi calamitosi di cui al comma 1-bis, su proposta delle Regioni interessate, all'individuazione delle restanti aree interessate a cui destinare le risorse.
  1-quinquies. Con successiva delibera, da emanarsi, entro i dieci giorni successivi, il Consiglio dei ministri provvede alla nomina dei Commissari Delegati. Con medesima delibera provvede, altresì, nei confronti delle persone fisiche, che alla data degli eventi eccezionali avevano la residenza ovvero la sede operativa nei territori delle regioni colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche come individuate dalla delibera del precedente comma, alla sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 5 ottobre 2018 ed il 31 ottobre 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nei medesimi territori. La sospensione non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
  1-sexies. La sospensione di cui al comma 1-quinquies è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della stessa richiesta agli uffici dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
  1-septies. I Commissari Delegati provvedono con proprie ordinanze, adottate di concerto con il Capo Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, a disciplinare procedure e modalità di concessione e di erogazione dei contributi al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalità e a prevedere un piano di ricostruzione e messa in sicurezza del territorio.
  1-octies. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
  2-nonies. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.000 milioni di euro per il 2020, si provvede:
   a) quanto a 100 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199 della legge n. 190 del 2014;
   b) quanto a 700 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui articolo 1, comma 95 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
   c) quando a 200 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004.».