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Proposta di modifica n. 6.13 al ddl C.2222 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Approvato

testo emendamento del 18/11/19

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è aggiunto il seguente:

Art. 12-bis.

   1. Qualora la stipula del contratto a tempo determinato o dell'assegno di ricerca sia avvenuta per lo svolgimento di attività di ricerca e tecnologiche, l'ente può, previa procedura selettiva per titoli e colloquio, dopo il completamento dei tre anni anche non continuativi negli ultimi cinque anni, trasformare il contratto o l'assegno in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in relazione alle medesime attività svolte e nei limiti stabiliti del fabbisogno di personale, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla Raccomandazione della Commissione delle Comunità europee dell'11 marzo 2005, n. 251, in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale nel rispetto dei princìpi di pubblicità e trasparenza.
   2. Al fine di garantire l'adeguato accesso dall'esterno ai ruoli degli enti, alle procedure di cui al comma 1 è destinato il 50 per cento delle risorse disponibili per le assunzioni nel medesimo livello, indicate nel piano triennale di attività di cui all'articolo 7.
   3. Al fine di completare le procedure per il superamento del precariato poste in atto dagli enti, in via transitoria gli enti possono attingere alle graduatorie, ove esistenti, del personale risultato idoneo alle procedure di selezione di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per procedere all'assunzione di cui al comma 1 del presente articolo.