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Proposta di modifica n. 6.4 al ddl C.2222 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Approvato

testo emendamento del 18/11/19

  Al comma 1, dopo il capoverso 4-ter, aggiungere il seguente:
  «4-quater. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, il limite del 50 per cento dei posti disponibili è da intendere non riferito ai posti della dotazione organica ma alle risorse disponibili nell'ambito delle facoltà di assunzione. Il computo di tali risorse viene stabilito dai piani triennali di attività di cui all'articolo 7 del presente decreto e le procedure concorsuali previste a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno nei ruoli della pubblica amministrazione sono concluse con l'assunzione dei vincitori entro e non oltre il 31 dicembre 2024».