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Proposta di modifica n. 6.2 al ddl C.2222 in riferimento all'articolo 6.

testo emendamento del 18/11/19

  Al comma 1 premettere il seguente:
  01. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  3-bis. Qualora l'assunzione di figure professionali a tempo determinato di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero il conferimento di assegni di ricerca, di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sia avvenuta mediante selezione pubblica, l'ente ha facoltà di trasformare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in relazione alle medesime attività svolte, del personale che abbia maturato almeno tre anni di contratto nel quinquennio, posti in essere sia dall'ente che procede all'assunzione che da altri enti pubblici di ricerca che dalle università. L'assunzione per trasformazione dei rapporti di lavoro di cui al precedente periodo, avviene mediante procedure di selezione finalizzate a valutare l'attività svolta e ad accertare la qualificazione conseguita. I criteri e le modalità svolgimento di tali procedure di selezione verranno definite con apposito decreto ministeriale da emanarsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto. Per far fronte agli specifici fabbisogni indicati nel Piano triennale di cui al comma 3 dell'articolo 7 del presente decreto, l'ente attinge prioritariamente alle graduatorie, ove esistenti, del personale risultato idoneo alle procedure di selezione di cui al presente comma.