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Articolo aggiuntivo n. 5.011 al ddl C.2222 in riferimento all'articolo 5.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 18/11/19

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente;

Art. 5-bis.
(Interventi a sostegno degli studenti universitari)

  1. Allo studente iscritto ad un corso universitario regolarmente riconosciuto dall'ordinamento italiano, che si prende cura volontariamente, in modo gratuito e responsabile, di una persona cara consenziente, in condizioni di non autosufficienza o comunque di necessità di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, è riconosciuta l'equiparazione della condizione a quella dello studente lavoratore, disciplinata per ciascun Ateneo da un regolamento degli ordinamenti didattici di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341.
  2. Con apposito decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.