Proposta di modifica n. 5.3
al ddl C.2222 in riferimento all'articolo 5.
presentato il 18/11/2019 in VII Cultura della Camera da Daniela TORTO (M5S)
status: Inammissibile
testo emendamento del 18/11/19
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I titoli conseguiti al termine del corso biennale sperimentale per il conseguimento del diploma di specializzazione in musicoterapia, attivati dalle Istituzioni di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle Istituzioni di alta formazione musicale, artistica e coreutica, purché prevedano il medesimo programma e uguale numero di crediti.