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Proposta di modifica n. 4.1 al ddl C.2222 in riferimento all'articolo 4.
  • status: Approvato

testo emendamento del 18/11/19

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Semplificazione in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca)

  1. Non si applicano alle università statali, agli enti pubblici di ricerca e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione:
   a) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazione e di utilizzo della rete telematica;
   b) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della CONSIP SpA per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività.