presentato il 18/11/2019 in VII Cultura della Camera da Paolo LATTANZIO (PD) e altri e altri 8 cofirmatari ... [ apri ]
status: Approvato
testo emendamento del 18/11/19
Sostituirlo con il seguente:
Art. 4.
(Semplificazione in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca)
1. Non si applicano alle università statali, agli enti pubblici di ricerca e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione:
a) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazione e di utilizzo della rete telematica;
b) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della CONSIP SpA per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività.