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Proposta di modifica n. 2.29 al ddl C.2222 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Id. em. 2.28

testo emendamento del 18/11/19

  Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il comma 5-quater è aggiunto il seguente:
  5-quinquies. Le imprese titolari di contratti per l'esecuzione dei servizi di pulizia e ausiliari che, a causa della perdita del contratto di appalto, dovranno avviare le procedure di licenziamento sono esonerate dal pagamento del contributo di cui all'articolo 2, commi 31 e 35, della legge n. 92 del 2012 per tutto il personale dipendente impiegato, in via esclusiva, nell'ambito dei predetti servizi. L'individuazione dell'elenco dei lavoratori interessati è oggetto di accordo sindacale.