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Proposta di modifica n. 2.7 al ddl C.2222 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Inammissibile (Id. em. 2.11)

testo emendamento del 18/11/19

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa, i candidati risultati idonei nel concorso bandito con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, per il reclutamento dei dirigenti scolastici, possono essere assunti secondo l'ordine di ammissione nella graduatoria di merito, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La graduatoria di merito vige per un triennio e comunque fino alla pubblicazione della graduatoria del concorso successivo.