presentato il 18/11/2019 in VII Cultura della Camera da Flora FRATE (IV) e altri e altri 5 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 18/11/19
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Articolo 1-bis.
(Disposizioni in materia di percorsi abilitanti speciali)
1. Contestualmente al concorso straordinario, sono indette due procedure non selettive finalizzate a conseguire l'abilitazione all'insegnamento espressamente su materia o sul sostegno. Al percorso abilitante speciale su materia possono partecipare:
a) docenti che hanno maturato trentasei mesi di servizio presso le scuole statali, paritarie e di istruzione di formazione professionale e regionale, anche non continuativi su materia;
b) docenti di ruolo di ogni ordine e grado con servizio non specifico presso le scuole statali, paritarie e di istruzione di formazione professionale e regionale, purché abbiano il titolo idoneo alla classe di insegnamento scelta;
c) gli idonei ai concorsi docenti 2016 e 2018.
2. Al percorso abilitante speciale sul sostegno possono partecipare:
a) docenti che hanno maturato trentasei mesi di servizio presso le scuole statali, paritarie e di istruzione di formazione professionale, anche non continuativi, unicamente sul sostegno;
b) docenti di ruolo di ogni ordine e grado che abbiano svolto 36 mesi di servizio presso le scuole statali, paritarie e di istruzione di formazione professionale e regionale unicamente sul sostegno;
c) gli idonei al corso di specializzazione sul sostegno.
3. Le spese dei percorsi abilitanti speciali saranno a carico dei docenti, senza oneri a carico dello Stato.