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Articolo aggiuntivo n. 1.053 al ddl C.2222 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 18/11/19

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.
(Personale della scuola in servizio all'estero)

  1. All'articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, per un secondo mandato della durata inferiore a sei anni scolastici, dalle graduatorie pubblicate con decreto del direttore generale per la promozione del sistema Paese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 3875 del 12 luglio 2013, ha diritto, a domanda, da presentarsi entro quaranta giorni dalla data di approvazione della presente disposizione, ad essere destinato all'estero per un periodo di servizio che consenta di raggiungere il limite massimo di dodici anni in tutta la carriera. Il personale interessato è assegnato prioritariamente presso la sede di servizio estera precedente o, se questa non fosse disponibile, presso una delle sedi disponibili delle aree linguistiche per le quali ha conseguito l'idoneità nelle prove di accertamento linguistico bandite dal Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto interministeriale n. 4377 del 2011.».
  2. All'articolo 37, il comma 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, è sostituito dal seguente:
  «8. Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, nominato con un mandato di nove anni, e il personale nominato con un mandato di cinque anni, il cui servizio è stato prorogato senza soluzione di continuità per ulteriori quattro anni, può permanervi fino al raggiungimento di nove anni scolastici. Il personale interessato mantiene il diritto a essere destinato all'estero per ulteriori tre anni dopo aver superato le prove di selezione previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 64.».

  3. Il personale in servizio in Italia, che ha svolto un periodo di servizio all'estero superiore a sei e inferiore o uguale a nove anni scolastici, può essere destinato all'estero fino al raggiungimento di dodici anni scolastici in tutta la carriera, dopo aver superato le prove di selezione previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64.