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Proposta di modifica n. 1.103 al ddl C.2222 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato

testo emendamento del 18/11/19

  Sostituire il comma 17 con i seguenti:
  17. Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, nelle regioni nelle quali residuino posti vacanti e disponibili dopo le previste operazioni di immissione in ruolo da concludere entro il 31 agosto di ogni anno scolastico di riferimento, i predetti posti residui sono coperti, entro il 15 settembre del medesimo anno scolastico e con decorrenza giuridica dal 1o settembre, mediante scorrimento delle graduatorie regionali o provinciali finalizzate alle immissioni in ruolo delle altre regioni o province, su istanza degli aspiranti, rispettando la ripartizione tra le graduatorie concorsuali, cui viene comunque attribuito l'eventuale posto dispari, e le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché l'ordine di precedenza definito dalla normativa vigente, con precedenza assoluta per gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami. Nel caso della concorrenza di candidati inseriti in diverse procedure concorsuali ordinarie per titoli ed esami, prevale il candidato inserito nella graduatoria del concorso bandito in data antecedente. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disciplinata l'attuazione del presente comma, sulla base dei seguenti criteri:
   a) all'esito delle procedure di immissione in ruolo e di assegnazione delle sedi di servizio, il dirigente preposto agli uffici scolastici regionali, ove permangano posti vacanti e disponibili, istruisce la procedura di cui al presente comma, per i posti relativi a ciascuna provincia, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate;
   b) costituisce titolo di accesso alla procedura l'inserimento a pieno titolo nelle graduatorie preordinate all'immissione in ruolo del personale docente per lo specifico posto o classe di concorso. Sono esclusi i soggetti già destinatari di proposte di assunzione a tempo indeterminato ovvero già di ruolo, trattandosi di procedura residuale finalizzata alla copertura dei posti di ruolo ancora vacanti;
   c) ciascun soggetto può, esclusivamente in modalità telematica, partecipare alla procedura per l'immissione in ruolo ai sensi del presente comma fino a tutte le province di una sola regione, per ciascuna classe di concorso o posto per i quali abbia titolo ai sensi della lettera b). Risultano immessi in ruolo e prendono servizio con assegnazione della sede entro il 15 di settembre di ciascun anno scolastico di riferimento i candidati sino alla copertura dei posti vacanti e disponibili;
   d) l'immissione in ruolo a seguito della procedura di cui al presente comma comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, a eccezione delle graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di altre procedure ove l'aspirante sia inserito.

  17-bis. Nel caso in cui vi siano procedure concorsuali non concluse entro i termini previsti dai relativi bandi, i posti destinati ai soggetti vincitori di esse sono comunque accantonati e resi indisponibili per la procedura di cui al comma 17.

nuova formulazione del 20/11/19

  Sostituire il comma 17 con i seguenti:
  17. Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, i posti del personale docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di immissione in ruolo disposte ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e del presente articolo, sono destinati alle immissioni in ruolo di cui ai commi successivi.
  17-bis. I soggetti inseriti nelle graduatorie utili per l'immissione nei ruoli del personale docente o educativo possono presentare istanza al fine dell'immissione in ruolo in territori diversi da quelli di pertinenza delle medesime graduatorie. A tal fine, i predetti soggetti possono presentare istanza per i posti di una o più province di una medesima regione, per ciascuna graduatoria di provenienza. L'istanza è presentata esclusivamente mediante il sistema informativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in deroga agli articoli 45 e 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  17-ter. Gli uffici scolastici regionali dispongono, entro il 10 settembre di ciascun anno, le immissioni in ruolo dei soggetti di cui al comma 17-bis nel limite dei posti di cui al comma 17.
  17-quater. Le immissioni in ruolo di cui al comma 17-ter sono disposte rispettando la ripartizione tra le graduatorie concorsuali, cui viene comunque attribuito l'eventuale posto dispari, e le graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 15 aprile 1994, n. 297. Per quanto concerne le graduatorie concorsuali, è rispettato il seguente ordine di priorità discendente:
   a) graduatorie di concorsi pubblici per titoli ed esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi;
   b) graduatorie di concorsi riservati selettivi per titoli ed esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi;
   c) graduatorie di concorsi riservati non selettivi, nell'ordine temporale dei relativi bandi.

  17-quinquies. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i termini e le modalità di presentazione delle istanze di cui al comma 17-bis nonché i termini, le modalità e la procedura per le immissioni in ruolo di cui al comma 17-ter.
  17-sexies. Alle immissioni in ruolo di cui al comma 17-ter si applica l'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. L'immissione in ruolo a seguito della procedura di cui al comma 17-ter comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, a eccezione delle graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di altre procedure ove l'aspirante sia inserito.
  17-septies. Nel caso in cui risultino avviate, ma non concluse, procedure concorsuali, i posti messi a concorso sono accantonati e resi indisponibili per la procedura di cui ai commi da 17 a 17-sexies.