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Proposta di modifica n. 1.85 al ddl C.2222 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 18/11/19

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:
  7-bis. È altresì ammesso alla procedura, unicamente ai fini dell'abilitazione all'insegnamento, chi è in possesso di un dottorato di ricerca, conseguito entro l'anno accademico 2018/2019, accompagnato dal possesso di ventiquattro crediti formativi universitari o accademici, di cui al decreto legislativo n. 59 del 2017, nelle discipline antropologiche-psicologiche-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.