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Articolo aggiuntivo n. 58.033 al ddl C.2220 in riferimento all'articolo 58.

testo emendamento del 13/11/19

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Sanzione aggiuntiva fissa a favore della provincia nel caso di un veicolo senza assicurazione)

  1. All'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:
  «2-ter. La sanzione di cui al comma 2 è aumentata del 10 per cento, con un massimo di 100 euro. Tale sanzione, riscossa in uno dallo stesso organo di polizia stradale, viene riversata bimestralmente alla tesoreria delle province ovvero delle città metropolitane ove ha sede legale o residenza l'intestatario del veicolo.