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Articolo aggiuntivo n. 58.013 al ddl C.2220 in riferimento all'articolo 58.

testo emendamento del 13/11/19

  Dopo l'articolo 58 aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.

  1. Le disposizioni di cui al comma 935, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 devono intendersi applicate anche alle operazioni non imponibili, esenti o non soggette all'imposta sul valore aggiunto, erroneamente assoggettate al tributo.