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Articolo aggiuntivo n. 58.011 al ddl C.2220 in riferimento all'articolo 58.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 13/11/19

  Dopo l'articolo 58 aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Accertamento, contenzioso, riscossione e varie)

  1. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 10-bis è abrogato;
   b) l'articolo 10-ter è abrogato.

  2. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) nell'articolo 2, al comma 2 è aggiunto infine il seguente periodo: «Le comunicazioni di cui al presente comma devono essere notificate al contribuente con le modalità di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a pena di nullità della iscrizione a ruolo di cui al comma 1.»;
   b) nell'articolo 3, al comma 1 è aggiunto infine il seguente periodo: «Le comunicazioni di cui al presente comma devono essere notificate al contribuente con le modalità di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a pena di nullità dell'iscrizione a ruolo delle somme che risultano dovute a seguito dei predetti controlli formali.».

  3. Nell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al comma 3 la parola: «comunicato» è sostituita dalla seguente: «notificato» e la parola: «comunicazione», ovunque presente, è sostituita dalle seguenti: «notificazione degli esiti della liquidazione».
  4. Nell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al comma 4 la parola: «comunicato» è sostituita dalla seguente: «notificato».
  5. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) nell'articolo 2, al comma 2 è aggiunto infine il seguente periodo: «Il termine di trenta giorni di cui al primo periodo del presente comma è sospeso per il periodo intercorrente tra la data di presentazione all'ufficio di istanza di autotutela e la data di ricevimento da parte del contribuente della risposta alla predetta istanza.»;
   b) nell'articolo 3, al comma 1 è aggiunto infine il seguente periodo: «Il termine di trenta giorni di cui al primo periodo del presente comma è sospeso per il periodo intercorrente tra la data di presentazione all'ufficio di istanza di autotutela e la data di ricevimento da parte del contribuente della risposta alla predetta istanza.».

  6. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, nel secondo periodo dopo le parole: «In tal caso,» sono inserite le seguenti: «fatto salvo quanto previsto dal periodo successivo,»;
   b) al comma 2, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Nel caso in cui la comunicazione di cui al primo periodo è ricevuta dal contribuente entro un anno dal momento in cui la violazione è stata commessa e il contribuente o il sostituto d'imposta provvede al pagamento ai sensi e nei termini ivi indicati, l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un settimo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.».

  7. I pagamenti di tasse, imposte, sanzioni pecuniarie e somme da effettuarsi tramite modello F23 possono essere effettuati, a decorrere dal 1o gennaio 2020, tramite il modello di versamento unitario F24.
  8. Le disposizioni di attuazione del comma precedente sono emanate, entro novanta giorni dall'approvazione del presente [...], con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
  9. All'articolo 19 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti commi:
  8-bis. L'imposta di cui al comma precedente è versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello nel quale l'acquirente del premio ha effettuato la registrazione dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ovvero, per le operazioni non soggette all'obbligo di emissione della fattura, ha effettuato la registrazione contabile del documento relativo all'acquisto stesso. Nel caso di premi costituiti da buoni sconto il versamento è comunque dovuto entro il giorno 16 del mese successivo alla data di chiusura della manifestazione a premi quale risulta dal regolamento dell'iniziativa.
   8-ter. Qualora l'imposta versata risulti superiore a quanto dovuto in sede di chiusura della manifestazione a premi, l'eccessivo versamento potrà essere portato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, indipendentemente dall'entità dell'importo.
   8-quater. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul valore aggiunto.

  10. All'articolo 80, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 4, al secondo periodo, le parole «di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» sono sostituite dalle seguenti: «definito nel bando di gara dalle amministrazioni aggiudicatrici in misura percentuale rispetto al valore complessivo dei lavori o delle opere pubbliche da realizzare».
  11. L'articolo 33, comma 13, ultimo periodo, del decreto-legge del 30 settembre 2003 n. 269 è abrogato.