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Articolo aggiuntivo n. 57.05 al ddl C.2220 in riferimento all'articolo 57.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 13/11/19

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori a un metro quadrato; le frazioni di esso si arrotondano per eccesso al mezzo metro quadrato.
  2. Al fine di verificare la dimensione complessiva e la distribuzione della perdita di gettito subita negli anni dal 2013 al 2018 dai comuni che, a decorrere dal 2013, si sono avvalsi della facoltà di confermare o prorogare gli aumenti tariffari previsti dall'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una metodologia condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), che è sottoposta all'esame della Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 30 giugno 2019. Sulla base delle risultanze di tale elaborazione, il Governo adotta le misure necessarie per la previsione di un rimborso da ripartirsi tra i comuni interessati in misura proporzionale alla perdita di gettito subita da ciascun ente.
  3. In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun comune ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati dai comuni stessi in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva.