Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 57.03 al ddl C.2220 in riferimento all'articolo 57.

testo emendamento del 13/11/19

  Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

(Accantonamento obbligatorio al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE))

  1. Al comma 882 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole: «nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2019 e nel 2020 è pari almeno all'85 per cento, e dal 2021 è pari almeno al 90 per cento». Conseguentemente, al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:
   le parole: «nel 2019 è pari all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2019 e nel 2020 è pari almeno all'85 per cento, e dal 2021 è pari almeno al 90 per cento»;
   le parole: «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio» sono sostituite dalle seguenti: «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2020, disciplinata nel presente principio».