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Proposta di modifica n. 57.32 al ddl C.2220 in riferimento all'articolo 57.
  • status: Approvato (Id. em. 57.43, 57.04)
argomenti:  

testo emendamento del 13/11/19

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 193, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al terzo periodo, le parole: «entro la data di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compresa la Tari, entro la data di cui al comma 2. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'adeguamento della Tari decorre dal periodo di imposta in corso alla data di approvazione della deliberazione».

nuova formulazione del 01/12/19

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Disciplina della TARI – coefficienti e termini deliberazione PEF e tariffe – introduzione del bonus sociale rifiuti e automatismo bonus energia elettrica, gas e idrico)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 652, terzo periodo, le parole: «per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;
   b) dopo il comma 683, è aggiunto il seguente:
  «683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.»

  2. Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate, l'accesso a condizioni tariffarie agevolate alla fornitura del servizio. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e i criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. All'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo le parole: «fornitura di gas naturale», sono inserite le seguenti: «e le agevolazioni relative al servizio idrico integrato di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221».
  4. A decorrere dal 1o gennaio 2020, la tariffa sociale del servizio idrico integrato di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, comprende, con riferimento al quantitativo minimo vitale, anche gli oneri relativi ai servizi di fognatura e depurazione le cui modalità di quantificazione, riconoscimento ed erogazione sono disciplinate dall'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente.
  5. Con decorrenza dal 1o gennaio 2021, i bonus sociali per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le agevolazioni relative al servizio idrico integrato di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono riconosciuti automaticamente a tutti i soggetti il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità sia ricompreso entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente. L'Autorità di regolazione Energia Reti e Ambiente, con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di trasmissione delle informazioni utili da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) al Sistema informativo integrato gestito da Acquirente Unico S.p.A. L'Autorità di regolazione energia reti e ambiente definisce, altresì, con propri provvedimenti, le modalità applicative per l'erogazione delle compensazioni, nonché, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto ai bonus tra il Sistema informativo integrato e il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (Sgate) al fine di assicurare il pieno riconoscimento ai cittadini delle altre agevolazioni sociali previste.
  6. L'Autorità di regolazione Energia Reti e Ambiente stipula un'apposita convenzione con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) al fine di assicurare una capillare diffusione ai cittadini delle informazioni relative ai bonus sociali relativi alla fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati e per la gestione dei bonus sociali i cui beneficiari non risultano identificabili attraverso procedure automatiche.