Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 57.18 al ddl C.2220 in riferimento all'articolo 57.
  • status: Ritirato (Id. em. 57.40)
argomenti:  

testo emendamento del 13/11/19

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. La rilevazione e la pubblicazione dei dati contenuti nel conto annuale del personale, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet istituzionale dell'ente locale tiene luogo di ogni altro adempimento relativo alla comunicazione di tabelle e altri dati inerenti alla spesa di personale, che i comuni siano tenuti a inviare ad altre amministrazioni pubbliche. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è approvato un modello uniforme per la rilevazione dei dati relativi alla spesa di personale.

  2-ter. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle amministrazioni centrali e delle relative articolazioni periferiche, delle autorità indipendenti e della Corte dei conti, nonché di tutti i soggetti istituzionali nazionali, a partire dal 1o gennaio 2020 non può essere richiesto agli enti locali di fornire i dati e le informazioni contabili già rilevate tramite la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  2-quater. Al fine di eliminare adempimenti contabili a carico degli enti locali, a decorrere dal 1o gennaio 2020 sono abrogati:
   a) il comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 1994;
   b) i commi 2 e 3 dell'articolo 3 del decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze 31 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2000.

  2-quinquies. A decorrere dal 1o gennaio 2020 è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di chiedere agli enti locali comunicazioni e dati già in possesso di un'altra amministrazione pubblica. Dalla medesima data cessano di applicarsi le disposizioni vigenti in contrasto con il presente comma.
  2-sexies. La trasmissione dei dati di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, assolve ogni ulteriore adempimento e comunicazione relativo agli stessi.