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Proposta di modifica n. 55.11 al ddl C.2220 in riferimento all'articolo 55.

testo emendamento del 13/11/19

  All'articolo 55, dopo il comma 1, aggiunto il seguente:
  1-bis. Al fine di garantire una più efficiente gestione delle risorse disponibili per l'operatività del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, nonché di ridurre le esigenze di rifinanziamento del predetto Fondo, al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 16, comma 1-bis, le parole: «atteso di mercato per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio, nonché gli ulteriori accantonamenti necessari ai fini della copertura dei rischi di maggiori uscite di cassa almeno nel biennio successivo, connessi ad eventuali ulteriori variazioni dei predetti tassi, quantificati» sono sostituite dalle seguenti: «imputabile alla componente di contributo agli interessi relativa alle operazioni di stabilizzazione del tasso di interesse, quantificato» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dell'economia e delle finanze gestisce la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio.»;
   b) all'articolo 17, comma 1, lettera b), le parole: «, comprensivi degli accantonamenti volti ad assicurare la copertura dei rischi di ulteriori uscite di cassa, quantificati sulla base della metodologia di cui all'articolo 16, comma 1-bis» sono eliminate.