presentato il 13/11/2019 in VI Finanze della Camera da Roberto CASSINELLI (FI) e altri 2 cofirmatari ... [ apri ]
status: Inammissibile
testo emendamento del 13/11/19
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Modifiche al decreto-legge n. 109 del 2018 concernente disposizioni urgenti per la città di Genova e altre disposizioni in materia portuale)
1. Al fine di consentite il completamento degli interventi in favore della città di Genova, al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis dell'articolo 2 dopo le parole: «e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2019, 2020 e 2021».
b) al comma 3-bis dell'articolo 2 sono aggiunte infine le parole: «, nonché di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021»;
c) al comma 1 dell'articolo 9-bis è aggiunto il seguente periodo: «Gli investimenti inseriti nel programma straordinario possono riguardare anche opere finalizzate a riqualificare il territorio urbano interessato dagli effetti dell'entrata in funzione di nuove opere o impianti portuali.»;
d) al comma 1 dell'articolo 9-ter, le parole: «presso il porto di Genova» sono sostituite dalle seguenti: «presso gli scali del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale»;
e) al comma 1 dell'articolo 9-ter, le parole: «l'autorizzazione attualmente in corso rilasciata ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,» sono sostituite dalle seguenti: «le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono prorogate fino al 31 ottobre 2024»;
f) al comma 2 dell'articolo 9-ter le parole: «del porto di Genova» sono sostituite dalle seguenti: «degli scali del sistema»;
g) al comma 2 dell'articolo 9-ter, le parole: «dalla Compagnia unica lavoratori merci varie del porto di Genova» sono sostituite dalle seguenti: «dai soggetti autorizzati ex articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84».
2. Al fine di favorire flessibilità dei Piani Regolatori alle esigenze di sviluppo portuale al comma 6 dell'articolo 22 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
3. Al fine di consentire uno sviluppo delle attività portuali in linea con le disposizioni unionali in materia di libertà di stabilimento, al comma 7 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: «non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale» sono soppresse.