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Articolo aggiuntivo n. 53.05 al ddl C.2220 in riferimento all'articolo 53.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 13/11/19

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.

  1. Al comma 10 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente:
  10-ter. L'imposta di cui al comma 10-bis non si applica per le tratte inferiori a 20 chilometri, qualora tali percorsi siano di collegamento con nuclei abitati in aree montane non raggiunti da strade di comunicazione percorribili con autovetture o da sistemi di mobilità a fune.

  Conseguentemente, all'articolo 59, aggiungere il seguente comma.

  3-ter. Agli oneri derivanti dall'articolo 53-bis, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.