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Proposta di modifica n. 52.16 al ddl C.2220 in riferimento all'articolo 52.
argomenti:        

testo emendamento del 13/11/19

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Le sanzioni di cui all'articolo 172, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, per il mancato utilizzo del dispositivo di cui al comma 1-bis del medesimo articolo ovvero per l'utilizzo di un dispositivo non conforme alle specifiche tecniche di cui al Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2019, n. 122, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2020.

  2-ter. Le sanzioni di cui al comma 2-bis irrogate dal giorno dell'entrata in vigore del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2019, n. 122 fino al giorno dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono nulle.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «e disposizioni sull'applicazione di sanzioni per il mancato uso dei medesimi dispositivi».