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Articolo aggiuntivo n. 46.04 al ddl C.2220 in riferimento all'articolo 46.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 13/11/19

  Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Istituzione di una zona economica speciale nella regione Veneto)

  1. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano l'insediamento di nuove imprese, il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese già operanti nella regione Veneto, nelle aree del centro Italia colpite dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016 e nelle aree della regione Emilia Romagna colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e dall'alluvione del 17 gennaio 2014, in quanto ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016, sono istituite zone economiche speciali, cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, rispettivamente nella regione Veneto, nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo) e nelle aree della regione Emilia Romagna colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e dall'alluvione del 17 gennaio 2014.
  2. Ai fini dell'istituzione e dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano di sviluppo strategico nelle aree delle zone economiche speciali di cui al comma 1 si applicano le norme contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12.