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Articolo aggiuntivo n. 45.08 al ddl C.2220 in riferimento all'articolo 45.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 13/11/19

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Misure per favorire l'accesso e l'erogazione di beni e servizi con riferimento alle forniture di farmaci e medicinali coperti da brevetto)

  1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 51, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Nell'ambito di un unico lotto, quando sussistono le ragioni di cui all'articolo 63, comma 2, lettera b), numeri 2 e 3, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici e dei principi di concorrenza e trasparenza, al fine di favorire l'accesso e l'erogazione di beni e servizi, nonché la migliore fruizione degli stessi, con riferimento alle forniture di beni aventi ad oggetto farmaci e medicinali coperti da brevetto o da un certificato di protezione complementare che garantisca al titolare dell'AIC l'esclusiva commercializzazione, le Amministrazioni aggiudicatrici sono legittimate ad accettare, a titolo gratuito, da parte dell'operatore economico individuato la fornitura di beni o servizi strumentali o accessori, in conformità con l'appropriatezza prescrittiva, al fine della migliore utilizzazione dei prodotti oggetto dell'appalto e a condizione che le caratteristiche tecniche degli stessi ed il loro impiego non siano limitati esclusivamente ai beni oggetto dell'appalto e che ciò non comporti alcun onere finanziario o altro aggravio aggiuntivo a carico dell'amministrazione acquirente.»;
   b) all'articolo 63, comma 2, ultimo periodo, dopo le parole «dei parametri dell'appalto;» sono aggiunte le seguenti: «in tali casi, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici e dei principi di concorrenza e trasparenza, al fine di favorire l'accesso e l'erogazione di beni e servizi, nonché la migliore fruizione degli stessi, con riferimento alle forniture di beni aventi ad oggetto farmaci e medicinali coperti da brevetto o da un certificato di protezione complementare che garantisca al titolare dell'AIC l'esclusiva commercializzazione, le Amministrazioni aggiudicatrici sono legittimate ad accettare, a titolo gratuito, da parte dell'operatore economico individuato, la fornitura ulteriore di beni e servizi strumentali o accessori, al fine della migliore utilizzazione dei prodotti oggetto dell'appalto, in conformità con l'appropriatezza prescrittiva e a condizione che le caratteristiche tecniche degli stessi ed il loro impiego non siano limitati esclusivamente ai beni oggetto dell'appalto e che ciò non comporti alcun onere finanziario o altro aggravio aggiuntivo a carico dell'amministrazione acquirente.».