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Proposta di modifica n. 45.5 al ddl C.2220 in riferimento all'articolo 45.
  • status: Ritirato
argomenti:  

testo emendamento del 13/11/19

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Ai fini fiscali alle forniture a titolo gratuito di farmaci nell'ambito dei programmi di uso compassionevole, di cui al decreto del Ministero della salute 7 settembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2017, si applica l'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166.

  1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020.
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, quantificati in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.