Proposta di modifica n. 45.3 al ddl C.2220 in riferimento all'articolo 45.
  • status: Inammissibile
argomenti:  

testo emendamento del 13/11/19

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di agevolare l'attivazione degli interventi di cui alla legge 22 marzo 2019, n. 29, volti a individuare i soggetti preposti alla raccolta e all'elaborazione dei dati che confluiscono nel referto epidemiologico e di disciplinare il trattamento, l'elaborazione, il monitoraggio continuo e l'aggiornamento periodico dei medesimi dati, nonché la pubblicazione, con cadenza annuale, del referto epidemiologico, in particolare per quanto riguarda i dati relativi all'incidenza e alla prevalenza delle patologie che costituiscono più frequentemente causa di morte, il Ministero della salute, per le esigenze della Direzione generale della prevenzione sanitaria, è autorizzato ad avvalersi di un contingente fino a 15 unità di personale appartenente all'area medica del comparto Ministeri in posizione di comando ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, da individuare prioritariamente tra quello in possesso di professionalità epidemiologica.
  1-ter. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 1.076.000 di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.