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Articolo aggiuntivo n. 38.035 al ddl C.2220 in riferimento all'articolo 38.

testo emendamento del 13/11/19

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Abrogazione dell'imposta sui trasferimenti di denaro all'estero)

  1. L'articolo 25-novies del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2020.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.