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Articolo aggiuntivo n. 38.033 al ddl C.2220 in riferimento all'articolo 38.

testo emendamento del 13/11/19

  Dopo l'articolo 38, aggiungere i seguenti:

Art. 38-bis.
(Società sportive dilettantistiche ordinarie)

  1. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate in una delle forme societarie di cui al Libro V, Titolo V, Capo V e Capo VII del codice civile.
  2. A pena di nullità, l'atto costitutivo e lo statuto delle società sportive dilettantistiche di cui al comma precedente devono contenere:
   a) nella denominazione o ragione sociale, la dicitura «società sportiva dilettantistica ordinaria»;
   b) nell'oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI;
   c) il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell'ambito della stessa disciplina;
   d) l'obbligo di iscrizione nel Registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche presso il CONI e di osservare le norme e le direttive del CONI, nonché gli statuti e i regolamenti delle Federazioni sportive Nazionali o degli Enti di promozione sportiva cui la società intende affiliarsi.

  3. Possono trasformarsi in società sportive dilettantistiche ordinarie esclusivamente le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche costituite ai sensi dell'articolo 90 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002.
  4. Il CONI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone l'apposita sezione per le società sportive dilettantistiche ordinarie del Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Art. 38-ter.
(Disposizioni tributarie relative alle Società sportive dilettantistiche ordinarie)

  1. I ricavi derivanti dall'attività istituzionale delle società sportive dilettantistiche ordinarie riconosciute dal CONI, al netto dei costi di diretta imputazione, concorrono alla determinazione della base imponibile di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il 50 per cento del loro ammontare.
  2. I ricavi derivanti dall'attività istituzionale delle società sportive dilettantistiche ordinarie sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento di cui alla tabella A, parte III, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  3. Gli articoli 67, comma 1, lettera m), e 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche alle società sportive dilettantistiche ordinarie.
  4. I diritti connessi di cui legge n. 633 del 22 aprile 1941 non sono dovuti dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, comprese le società sportive dilettantistiche ordinarie riconosciute dal CONI o in occasione di manifestazioni sportive dilettantistiche organizzate dalle Federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate e dagli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI.
  5. Alle società sportive dilettantistiche ordinarie iscritte nel registro delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI, l'imposta di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è applicata con un'aliquota pari al 10 per cento dell'aliquota prevista per gli immobili inclusi nella categoria catastale D6, in relazione ai quali la medesima società sportiva dilettantistica ordinaria è titolare di un diritto reale.
  6. Al comma 3 dell'articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: «e gestite senza fini di lucro» sono soppresse e dopo le parole: «adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche» sono aggiunte le seguenti: «svolte da associazioni e società sportive dilettantistiche cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, nonché delle società sportive dilettantistiche ordinarie riconosciute dal CONI».
  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.