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Articolo aggiuntivo n. 38.032 al ddl C.2220 in riferimento all'articolo 38.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 13/11/19

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Modifica all'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

  1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «ad uso abitativo» sono soppresse.
  2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondete riduzione delle proiezioni, per l'anno 2020, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente o autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. A tal fine è istituito un apposito Fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione pari a 50 milioni di euro.