Proposta di modifica n. 37.11 al ddl C.2220 in riferimento all'articolo 37.

testo emendamento del 13/11/19

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. L'Agenzia delle Entrate ha l'obbligo di disporre immediatamente lo sblocco dei conti correnti pignorati, e di darne tempestiva comunicazione agli Istituti bancari interessati, a favore di tutti i soggetti che abbiano aderito alla definizione agevolata di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018, e che abbiano pagato la prima rata nei termini previsti dal comma 1.