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Articolo aggiuntivo n. 33.015 al ddl C.2220 in riferimento all'articolo 33.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 13/11/19

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

  1. Al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo l'articolo 4-ter è aggiunto il seguente:

«Art. 4-quater.

(Individuazione dell'area limitrofa alla zona rossa finalizzata al supporto al reddito di tutti i soggetti danneggiati dall'evento)
   1. Allo scopo di estendere gli interventi di sostegno al reddito alla totalità dei soggetti danneggiati dall'evento di cui all'articolo 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario delegato per l'emergenza individua una area limitrofa alla zona delimitata con le ordinanze del sindaco del comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018 e con decreto del Commissario delegato n. 24 del 2018.
   2. A decorrere dal 1o gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, ai lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, dipendenti da aziende o da soggetti diversi dalle imprese, operanti nell'area individuata ai sensi del comma 1, e per i quali non trovano applicazione le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è riconosciuta una indennità mensile pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa.
   3. La medesima indennità di cui al comma 2 è corrisposta in favore degli artigiani, dei commercianti, dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere, anche temporaneamente, l'attività a causa dell'evento di cui all'articolo 1, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente all'interno della area limitrofa individuata ai sensi del comma 1.
   4. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e il relativo onere è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».