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Proposta di modifica n. 32.13 al ddl C.2220 in riferimento all'articolo 32.

testo emendamento del 13/11/19

  Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Al fine di riconoscere forme di vantaggio fiscale per le spese sostenute nel corso dell'anno 2020 per le lezioni di guida di cui al primo periodo, per l'anno 2021 è autorizzata una spesa di euro 2 milioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da adottare entro 90 giorni dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, individua le modalità attuative di quanto previsto al secondo periodo.

  Conseguentemente, all'articolo 59, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'onere di cui all'articolo 32, comma 2, pari ad euro 2 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.