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Proposta di modifica n. 26.1 al ddl C.2220 in riferimento all'articolo 26.

testo emendamento del 13/11/19

  Sostituire l'articolo 26 con il seguente:

Art. 26.
(Revisione aggi ed aliquote)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2020, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 22 per cento e nel 9 per cento. Le aliquote previste dal presente articolo sostituiscono quelle previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, come modificate dall'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Le aliquote vigenti rispettivamente del 21,6 per cento e del 7,9 per cento si applicano fino al 31 dicembre 2019.
  2. Ai punti di vendita per le lotterie ad estrazione istantanea il compenso per la raccolta del gioco è fissato in misura pari al 6,9 per cento per l'anno 2020, pari al 6,9 per cento per l'anno 2021 e 6,9 per cento dall'anno 2022.
  3. Il compenso dei ricevitori per la raccolta del gioco del lotto e del 10elotto è fissato in misura pari al 6,9 per cento per l'anno 2020, pari al 6,9 per cento per l'anno 2021 e 6,9 per cento dall'anno 2022.