Proposta di modifica n. 18.15 al ddl C.2220 in riferimento all'articolo 18.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 13/11/19

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. All'articolo 1, comma 913 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il primo periodo è inserito il seguente:
   «Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano agli anticipi della retribuzione corrisposti in favore del personale marittimo a bordo di navi impiegate in traffico internazionale secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e in ogni caso in misura non superiore a 500 euro mensili».