Proposta di modifica n. 16.9 al ddl C.2220 in riferimento all'articolo 16.
  • status: Ritirato (Id. em. 16.12, 16.14, 16.25, 16.28)

testo emendamento del 13/11/19

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento».

  1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.