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Proposta di modifica n. 14.4 al ddl C.2220 in riferimento all'articolo 14.

testo emendamento del 13/11/19

  L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

Art. 14.
(Utilizzo dei file delle fatture elettroniche)

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, a decorrere dal 1o gennaio 2020, tutte le fatture elettroniche che transitano attraverso il canale SDI si considerano conservate elettronicamente ai fini fiscali a norma di legge senza necessità di richiesta alcuna presso l'Agenzia delle entrate».
   b) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
  «5-bis. I file delle fatture elettroniche acquisiti ai sensi del comma 3 sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:
   a) dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
   b) dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.
   5-ter. Ai fini di cui al comma 5-bis, la Guardia di finanza e l'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».