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Proposta di modifica n. 9.1 al ddl C.2220 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 13/11/19

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020, nei casi di acquisto intracomunitario a titolo oneroso di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, effettuato da soggetti esercenti imprese, arti, e professioni, l'imposta sul valore aggiunto dovuta ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura dei medesimi veicoli, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, può essere assolta in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24. A tale fine, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, al modello F24 sono apportate le necessarie integrazioni.

  1-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro a decorrere dal 2020. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, stabilisce le modalità di attuazione del comma 1-bis specificando il limite massimo di compensazione usufruibile dai soggetti del comma 1-bis, nei limiti della spesa autorizzata.
  1-quater. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede:
   a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte, corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;
   b) quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   c) quanto a 350 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.