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Proposta di modifica n. 4.56 al ddl C.2220 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 13/11/19

  Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, il comma 14 è sostituito dal seguente:
  14. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono disciplinati i modelli di raccolta dei dati previsti dalle lettera a), lettera b) e lettera c) di cui al comma 5; con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono disciplinate le modalità per il rilascio e il riscontro della certificazione prevista dal comma 12; con ulteriori provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate possono essere disciplinate ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni previste dai commi 5 e 6, alternative a quella di cui al comma 5, che consentano anche il tempestivo riscontro delle stesse da parte dell'Agenzia delle entrate.