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Proposta di modifica n. 4.42 al ddl C.2220 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 13/11/19

  Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, lettera a), sopprimere le parole: «delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione ed il dettaglio»;
   b) al comma 12: sostituire la lettera a) con la seguente:
   « a) siano società di capitali con un capitale sociale, versato e non intaccato da perdite di esercizi precedenti, non inferiore a euro 500.000, oppure siano imprese che risultino in attività da almeno tre anni o che abbiano eseguito nel corso dei due anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a euro 2 milioni»;
   c) alla lettera b) sostituire le parole: «euro 50.000» con le seguenti: «euro 100.000»;
   d) al comma 13, sostituire le parole: «è riscontrabile dal committente mediante apposito servizio telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate con le seguenti: è verificata dall'Agenzia delle Entrate previo inserimento, a cura del committente, dei dati rinvenibili dalla certificazione in un apposito servizio telematico messo a disposizione dell'Agenzia delle Entrate. In caso di verifica della mancata autenticità della certificazione, l'Agenzia delle Entrate ne dà comunicazione sia al committente che l'ha ricevuta, sia all'impresa che l'ha emessa».