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Proposta di modifica n. 3.5 al ddl C.2220 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 13/11/19

  Sopprimere i commi da 1 a 3.

  Conseguentemente, all'articolo 59, comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) quanto a 1.084 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.