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Articolo aggiuntivo n. 9.0410 al ddl C.2211 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 13/11/19

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Al fine di accelerare il ripristino del servizio pubblico di energia elettrica, in presenza di una dichiarazione dello stato di emergenza, la società di distribuzione di energia elettrica procede alla ricostruzione e/ o alla riparazione delle linee e/o degli impianti danneggiati previa denuncia all'ufficio tecnico regionale competente in materia di Energia.
  2-ter. La dichiarazione di cui al comma 1 è corredata da una relazione tecnica contenente le ragioni dell'urgenza e le caratteristiche dell'intervento di ricostruzione e/o riparazione nonché da
   una corografia che indichi le opere danneggiate da riparare o ricostruire.

  3-quater. Qualora l'intervento interessi aree sottoposte a vincoli ambientali o di altro tipo, una copia della dichiarazione deve essere trasmessa anche agli enti gestori competenti. Salvo motivato dissenso da parte degli enti competenti entro sette giorni dal ricevimento, la società di distribuzione di energia elettrica procede a dare corso ai lavori di ricostruzione e/o riparazione.
  4-quinquies. È a carico della società di distribuzione l'acquisizione del consenso dei privati qualora diversi da quelli in precedenza interessati dal transito delle reti o degli impianti da riparare o da ricostruire. In caso di opposizione dei proprietari, la società di distribuzione di energia elettrica potrà ottenere dall'ufficio tecnico regionale competente in materia di Energia provvedimenti di occupazione d'urgenza e di asservimento coattivo o di espropriazione. Per l'indennità di occupazione e di asservimento trova applicazione quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001.
  5-sexies. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle ricostruzioni che richiedono uno spostamento entro una fascia di 200 metri per lato rispetto alla linea o all'impianto esistente oppure che interessino sedi stradali.